giovedì 15 dicembre 2016

centro storico di Roma e fascia di rispetto

Lavorando su Roma i colleghi tecnici potrebbero essersi imbattuti in un dilemma non secondario: qualora ci si trovasse ad intervenire con opere esterne (dunque di rilevanza paesaggistica) in una zona esterna al vincolo del Patrimonio UNESCO di Roma ma compresa all'interno della fascia di rispetto di 150 metri, come ci si deve comportare?


la questione non è secondaria, perché tutti i beni paesaggistici, secondo il PTPR vigente nella Regione Lazio, devono sempre avere una fascia di rispetto all'interno della quale la disciplina di vincolo vale praticamente come se si stesse operando sullo stesso bene. La fascia di rispetto è presente anche nelle aree che lo stesso PTPR individua come "centri storici" ma, ad un occhio attento, apparirà che mentre la fascia compare per tutti i centri storici individuati nella Regione (a sinistra, per esempio, Morlupo), non compare invece attorno al vincolo della città eterna. è forse una grave svista del PTPR? in effetti, no.

vi sono alcuni vincoli, puntuali o lineari, in cui le fasce di rispetto se pure graficizzate, non si applicano se, contestualmente, l'area risulta individuata come città già urbanizzata. Così è per il vincolo dei centri storici, normato dall'art. 43 delle NTA del PTPR il quale, al comma 5, specifica esplicitamente che il vincolo non si applica nelle zone individuate come "insediamenti urbani". Ciò è logico, in quanto la fascia di rispetto vuole essere una forma di tutela per evitare che possa sorgere altra edilizia non regolamentata esteticamente vicino ai centri storici, che spesso oltre ad avere un valore in sè, lo hanno anche rispetto al paesaggio in cui si inseriscono, ed è per questo che è necessario tutelare anche le aree limitrofe; tuttavia, se si deve intervenire su tessuti già urbanizzati posti nelle vicinanze del vincolo, il legislatore regionale ha ritenuto di lasciare maggiore libertà (sempre poi nell'ambito dei regolamenti edilizi locali). Sempre nell'esempio di Morlupo qui sopra, il vincolo della fascia di rispetto non si applicherà a tutte le parti grigie di tessuto urbano a nord del centro storico ed al di fuori della perimetrazione rossa; per contro, avrà valore in tutte le zone all'interno del contorno rosso che non sono grigie.

A Roma dunque sarebbe stato forse inutile rappresentare la fascia di rispetto, perché di fatto il centro storico è circondato quasi esclusivamente da dei tessuti che sono nella quasi totalità individuati come città urbanizzata (anche se non completamente: si veda l'estratto del PTPR riportato qui a destra della zona di via La Spezia: si individuano chiaramente delle porzioni di città non individuate come tessuti urbanizzati - benché in effetti lo sono) e dove, quindi, la fascia di rispetto non si applicherebbe in virtù del citato comma 5. Ma la burocrazia italica ci insegna che, in contesti del genere, la fascia di rispetto andrebbe indicata comunque per poi lasciare all'interpretazione del cittadino/tecnico il fatto se sia o meno effettivamente oggetto di tutela: deve infatti esserci qualcos'altro.

Questo qualcos'altro è la particolarità del vincolo sulla città eterna, che non è solo individuato all'interno del PTPR come tutti gli altri centri storici laziali, ma è anche, e soprattutto, un vincolo imposto dall'UNESCO ma, sopratutto, è espressamente escluso dall'applicazione dell'art. 43 delle NTA del PTPR così come previsto dal comma 15 dello stesso articolo. La regolamentazione nello specifico del vincolo UNESCO non è ancora stata definita, sebbene sembri prossimo alla pubblicazione definitiva il lungo lavoro iniziato nel 2007. Nella regolamentazione specifica potrebbe essere definita una fascia di rispetto: in questo caso il contenuto del presente post sarebbe tutto da rivedere.

Dunque a riepilogo di quanto descritto fin qui, bisogna desumere che la fascia di rispetto di metri 150 che si applica a tutti i centri storici laziali non si applica al perimetro del vincolo del centro storico della Capitale, in virtù del fatto che lo stesso PTPR di fatto disinnesca sè stesso riguardo proprio al centro di Roma.

Dato che la normativa cambia in continuazione, copincollo qui di seguito il testo del comma 15 dell'art. 43 del PTPR adottato (e in attesa ancora di approvazione definitiva):
le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei "paesaggi" e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell'Unesco (Roma - centro storico, Tivoli - Villa d'Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquilina e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla "convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale" firmata a Parigi il 10 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977 n°184 e successive modifiche ed integrazioni.
In buona sostanza, nell'attesa del Piano di gestione, l'unica forma di tutela del patrimonio Unesco di Roma è il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Soprintendenza ai beni culturali il quale prevede delle forme di autorizzazione differenti - e più semplici - rispetto a quelle previste per i vincoli paesaggistici. Ne consegue paradossalmente che il centro storico di Roma attualmente ha un livello di "attenzione" inferiore agli altri centri storici laziali, i quali sono spesso notevolissimi ma oggettivamente meno estesi, meno complessi e meno potenzialmente oggetto di speculazioni rispetto a quello della Capitale d'Italia.

Sullo stesso tema, si può spendere qualche parola in più, valevole per un discorso generale. La regione stessa, con il parere prot n°693130 del 2018, ha indicato che in caso di discrepanza tra rappresentazione grafica e indicazioni delle norme di attuazione, devono prevalere queste ultime, anche per aderenza ad una consolidata giurisprudenza (che è però relativa ai prg e non ai piani paesistici). in virtù di tale specifica, si potrebbe quindi considerare comunque attivo il vincolo della fascia di rispetto di 150mt anche se non rappresentato nelle tavole B. è pur vero che, come detto sopra, ai sensi del comma 5 art. 43 delle NTA del PTPR comunque il vincolo non si applica alle zone individuate come urbanizzate, che sono la stragrande maggioranza delle aree attorno al vincolo UNESCO; tuttavia come da immagine sopra riportata, vi sono anche dei piccoli ambiti in cui non è presente la classificazione di urbanizzato anche in presenza di fabbricati e quindi in questi casi deve ritenersi attivo il vincolo. Sul punto è utile leggere anche questo parere prot. 94875 del 2009.

In ogni caso, fate attenzione alla fascia di rispetto delle mura Aureliane (ivi comprese le Gianicolensi), specificata con Decreto del Direttore Regionale MiBAC del 28 ottobre 2011. Questo monumento, come è noto, ha un notevole sviluppo in quanto tuttora ben conservato in moltissimi tratti: dato che il confine del centro storico da PTPR spesso coincide con il tracciato delle mura, considerate che in quei tratti il vincolo del monumento prevede una fascia di rispetto, la quale però per espressa previsione del decreto citato riguarda solo le "aree pubbliche" e quindi non anche gli immobili e/o aree private che vi ricadono. Generalmente questa fascia è di 50 metri, quindi più ristretta di quella che sarebbe quella del centro storico in sè, ma può interagire con edifici e immobili posti nelle immediate vicinanze del confine del centro storico. Attenzione pertanto anche quando si sta all'interno del vincolo unesco ma comunque in prossimità delle mura: se effettivamente ricadenti nella fascia di rispetto (da verificare caso per caso), il parere da chiedere per opere di rilevanza esterna ha una doppia valenza: sia per il vincolo unesco che per il vincolo di fascia di rispetto monumentale. La distinzione non è banale in quanto i monumenti sono tutelati dalla parte II del Codice dei Beni Culturali, mentre il vincolo UNESCO no: anche se l'ufficio competente è sempre lo stesso (soprintendenza statale), la domanda può dover essere impostata in modo differente, perché l'ufficio si deve esprimere in modo conforme al tipo di vincolo. In ogni caso, quindi, quando si è in prossimità delle mura (o comunque in generale in prossimità di monumenti, o nel lungo elenco di piazze e ville indicate dal decreto del 28 ottobre 2011) occorre sempre verificare il vincolo e la presenza di eventuali fasce di rispetto, indipendentemente dal discorso qui fatto relativo alla fascia di rispetto del centro storico in sé.

Nell'evoluzione della tutela del centro storico di Roma, una pietra miliare è la sentenza TAR Lazio sez. 2q n°5757/2020.

Per la redazione di questo post ho fatto riferimento anche a questo meraviglioso articolo sul blog CARTELLOPOLI.

2 commenti:

  1. buongiorno architetto, grazie per gli articoli sull'argomento, che mi sono stati molto utili per venire a capo di un istanza per il permesso di modifica di un prospetto di casa mia. Le vorrei chiedere una cosa sulle tempistiche che non mi è chiara: la soprintendenza ha 60 gg per rispondere, se non vi è alcuna risposta si procede con la presentazione del titolo edilizio al comune. questi 60 gg comprendono anche i giorni festivi? io ho inviato l'istanza via pec a fine novembre e mi è stato detto che è stata protocollata il 9 dicembre. Questo vuol dire che il 9 febbraio terminano i 60 gg? grazie se vorra rispondermi

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